RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Corso di formazione per RLS, durata del corso 32 ore con 8 ore di aggiornamento annuale per aziende con più di 50 dipendenti e di 4 ore con meno di 50 dipendenti.

CHI È IL RLS

La nomina del Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza è obbligatoria, ma in funzione del numero dei lavoratori dipendenti cambiano le modalità di elezione.
Nel caso di aziende con un massimo di 15 dipendenti, l’RLS verrà eletto dai lavoratori tra di loro, mentre nel caso di aziende che contano più di 15 dipendenti sarà eletto sempre dai lavoratori ma all’interno delle rappresentanze sindacali.
I lavoratori di aziende di ridotte dimensioni posso rinunciare alla nomina dell’RLS interno e allora sarà loro assegnato un RLS territoriale.

PROGRAMMA DEL CORSO

8 ore

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

  • Principi costituzionali e civilistici
  • Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
  • Principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
  • Definizione e l’individuazione dei fattori di rischio
  • Valutazione dei rischi
  • Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
  • Nozioni di tecnica della comunicazione

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.


MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto 16 gennaio 1997 – Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 27 del 3 febbraio 1997)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA’

Visto l’art. 22, comma 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede l’emanazione di un decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità per l’individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
Decretano:
Art. 1 – Formazione dei lavoratori.
I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:
a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
Art. 2 – Formazione del rappresentante per la sicurezza.
I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.
Art. 3 – Formazione dei datori di lavoro.
I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:
a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
f) la valutazione dei rischi;
g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
l) la prevenzione sanitaria;
m) l’informazione e la formazione dei lavoratori.
La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.
Art. 4 – Attestazione dell’avvenuta formazione.
L’attestazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro.